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Si possono "autocertificare" ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni
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data e il luogo di nascita;
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residenza;
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cittadinanza;
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godimento dei diritti civili e
politici;
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stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
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stato di famiglia;
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esistenza in vita;
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nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o
discendente;
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iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
amministrazioni;
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appartenenza a ordini
professionali;
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titolo di studio, esami
sostenuti;
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qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
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situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
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assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto;
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possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
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stato di disoccupazione;
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qualità di pensionato e categoria di pensione;
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qualità di studente;
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qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di
tutore, di curatore e simili;
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iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
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tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di
servizio;
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di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
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di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
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qualità di vivenza a carico;
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tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile;
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di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato. (R)
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Si possono "autocertificare" ai sensi dell'art.
47 del D.P.R. 445/2000 mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorietà
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Tutti gli stati, fatti a
qualità personali non autocertificabili (non ricompresi al
precedentemente elenco) possono essere comprovati dall'interessato,
a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione
di famiglia originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può
riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può
contenere manifestazioni di volontà (impegni, rinunce,
accettazioni, procure) e deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle
dichiarazioni nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità
personali dichiarati siano certificabili o accertabili da parte
della pubblica amministrazione, l'amministrazione procedente entro
quindici giorni richiede direttamente la documentazione
all'amministrazione competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può
trasmettere, anche attraverso strumenti informatici o telematici,
copia fotostatica, non autenticata, dei certificati in cui sia già
in possesso.Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà non
richiedono alcuna autenticazione da parte del pubblico ufficiale
quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di
riconoscimento (nel caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso
di presentazione diretta)
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