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Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso
di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di
sospensione dall'esercizio della funzione, adottato ai sensi
dell'art.15, comma 4 bis della legge 19/03/1990, n° 55, come
modificato dallìart.1 della legge 18/011992, n° 16.
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Il Vicesindaco è nominato, unitamente agli
altri componenti della Giunta, dal Sindaco dal quale riceve delega
generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua
assenza o impedimento temporaneo.
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Il Vicesindaco svolge le funzioni di Sindaco
sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco nei
casi di cui all'art.28, comma 1.
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Qualora sia assente anche il Vicesindaco le
funzioni obbligatoriamente sono svolte dall'Assessore più anziano
di età. Qualora il Vicesindaco non sia membro facente parte del
Consiglio Comunale, nel caso di assenza del Sindaco alla
presidenza del Consiglio Comunale è chiamato il Consigliere
anziano.
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